Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests merit review rather than legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Giorgia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of general mitigating circumstances and the sentence length, arguing for a substantive review of the merits. The court rejected these arguments because the appeal failed to cite specific legal violations or reasoning defects, instead merely requesting the application of leniency and questioning the sentence's adequacy without proper legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the merits or the application of mitigating circumstances without alleging specific violations of law or defects in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE GIORGIA nata a BOLOGNA il 21/06/1990 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 11 giugno 2021 del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità di Giorgia Simone per il reato di tentato furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia; - che il primo motivo dì ricorso dell'imputata, con il quale sì duole del diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, poiché con esso la ricorrente non attacca la decisione lamentando violazioni di legge o vizi di motivazione, ma sollecita una valutazione dì merito, sostenendo che le attenuanti andavano applicate ed indicando le ragioni a sostegno della richiesta. - che anche il secondo motivo dì ricorso, con il quale sostiene che la pena sarebbe eccessiva e che sarebbe violato l'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché, quanto alla determinazione della pena, solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv, 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e, peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la entità della pena, inferiore alla media edittale, risulta adeguatamente motivata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos