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Ordinanza — n. 31409/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31409/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO DOMENICO nato a CROTONE il 10/03/1972 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I. - che con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta di applicazione a Domenico Mercurio, imputato del delitto ex artt. 624 e 625 cod. pen., della sospensione del processo per messa alla prova; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta, con un solo motivo, la violazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 550 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez.

Regesto Legislator

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artt. 168-bis cod. pen, art. 586 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31409/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta di applicazione a Domenico Mercurio, imputato del delitto ex artt. 624 e 625 cod. pen., della sospensione del processo per messa alla prova; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta, con un solo motivo, la violazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 550 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sospensione dell'istruzione ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali licenziamento per furto azione civile

Disposizioni normative citate

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artt. 168-bis cod. pen
pen., della sospensione del processo per messa alla prova; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta, con un solo motivo, la violazione degli artt. 168-bis cod. pen.
art. 586 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO DOMENICO nato a CROTONE il 10/03/1972 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta di applicazione a Domenico Mercurio, imputato del delitto ex artt. 624 e 625 cod. pen., della sospensione del processo per messa alla prova; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta, con un solo motivo, la violazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 550 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237; Sez. 3,n. 6046 del 27/09/2016 - dep. 2017, Rv. 268828); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis