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Ordinanza — n. 31407/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31407/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOLA EDUARDO nato a CERCOLA il 08/05/1988 avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO3.to avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Avellino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Eduardo Fiala la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Eduardo Fiola, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Eduardo Fiala la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Eduardo Fiola, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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motivi di cassazione aggravamento della pena permesso di promuovere un procedimento penale punibilità istanza di revisione penale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOLA EDUARDO nato a CERCOLA il 08/05/1988 avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di AVELLINO3.to avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Avellino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Eduardo Fiala la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Eduardo Fiola, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il