Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31404/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for aggravated personal injury, citing sufficient reasoning in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31404/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by David Masino inadmissible, upholding the reduced sentence for aggravated personal injury imposed by the Florence Court of Appeal. The appellant argued against the denial of general mitigating circumstances, but the court found the first ground manifestly unfounded based on established jurisprudence requiring only a congruent reference to decisive elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The denial of general mitigating circumstances is valid if the trial court provides a congruent reference to the decisive elements regarding the gravity of facts and consequences, without needing exhaustive enumeration of all circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
denial of mitigating circumstances aggravated personal injury sufficient reasoning standard inadmissible appeal procedural costs allocation risarcimento del danno alla persona caso di rigore personale obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
6 della sentenza impugnata, terzultimo capoverso); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASINO DAVID nato a LIVORNO il 26/06/1990 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 18 settembre 2018 del Tribunale di Livorno che aveva affermato la penale responsabilità di David Masino per il delitto di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione (ex Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (in riferimento alla gravità dei fatti e all'entità delle conseguenze dannose procurate alle persone offese, vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, terzultimo capoverso); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso