Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for trademark counterfeiting, rejecting procedural and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Vitolo inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark counterfeiting. The appellant argued procedural violations and excessive sentencing, but the court found the procedural objection unsupported by evidence and the sentencing within judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 191 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: A procedural objection must be substantiated by evidence, and sentencing appeals in cassation are inadmissible unless the judgment lacks motivation or involves arbitrary discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITOLO GIANFRANCO nato a PAGANI il 27/02/1976 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 15 febbraio 2021 del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva affermato la penale responsabilità di Gianfranco Vitolo per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è generico e manifestamente infondato, posto che l'eccezione processuale relativa alla violazione di cui all'art.191 cod. proc. pen. è stata sollevata senza ottemperare all'onere della prova di resistenza (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, Rv. 269218), cui il ricorrente non avrebbe potuto sottrarsi avuto riguardo a quanto affermato in sentenza (cfr. pag. 4 , ultimo capoverso, sentenza impugnata), ed atteso che è incontrastato in materia il principio secondo cui, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702), aspetto specifico questo, sul quale il ricorrente ha serbato il più assoluto silenzio; - che il secondo motivo, volto a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi richiamo agli indici di gravità del fatto enumerati alla pag. 5, ultimo capoverso della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.