Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC HATIGIA nata a PISTOIA il 24/12/1986 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2019 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di Hatigia Hadzovic per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i rilievi, cui il motivo di ricorso dell'imputata - con il quale si censura la logicità e l'aderenza ai risultati dell'istruttoria probatoria espletata della motivazione che correda la decisione impugnata - è affidato, risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg 5 e 6 sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, pretendendo, tra l'altro, in maniera non consentita, di rimettere in discussione il merito del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagg 5 e 6 sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, pretendendo, tra l'altro, in maniera non consentita, di rimettere in discussione il merito del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario pentito ammende per infrazione procedurale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC HATIGIA nata a PISTOIA il 24/12/1986 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2019 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di Hatigia Hadzovic per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i rilievi, cui il motivo di ricorso dell'imputata - con il quale si censura la logicità e l'aderenza ai risultati dell'istruttoria probatoria espletata della motivazione che correda la decisione impugnata - è affidato, risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg 5 e 6 sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, pretendendo, tra l'altro, in maniera non consentita, di rimettere in discussione il merito del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il