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Ordinanza — n. 31400/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding witness credibility and victim reliability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Barile inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for grave threats. The appellant argued that the trial court failed to properly address the credibility of the victim and the reliability of witness Morotti's testimony. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment explicitly detailed why the victim's statements were credible and consistent with other witness accounts.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation on a specific ground is manifestly unfounded, as the lower court has already explicitly articulated the reasons for its assessment of witness credibility and victim reliability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation witness credibility assessment victim reliability manifestly unfounded complaint procedural dismissal criminal liability confirmation minaccia credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE RAFFAELE nato a PENNABILLI il 19/01/1957 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 12 aprile 2019 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di Raffaele Barile per il delitto di minaccia grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame volto a contestare l'attendibilità della persona offesa ritenuta dal Tribunale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello esplicitato - alle pagine 3 e 4 della sentenza qui impugnata - le ragioni per le quali la dichiarazioni del teste Morotti non valgono ad escludere la credibilità della persona offesa e anche che le dichiarazioni della vittima in ordine alle fasi in cui la condotta aggressiva si sarebbe articolata trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il