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Ordinanza — n. 31397/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31397/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31397/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO MARCELLO nato a BARLETTA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28 novembre 2019 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Lo Russo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 31397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Parole chiave

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false dichiarazioni inganno sull'identità falso certificato medico falsità ideologica in documenti falsificazione di monete perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28 novembre 2019 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Lo Russo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO MARCELLO nato a BARLETTA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 28 novembre 2019 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Lo Russo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, considerato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che non è configurabile l'ipotesi del delitto tentato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Rv. 257828); - che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende