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Ordinanza — n. 31396/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for skillful concealment of movements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued against the 'skill' aggravating circumstance and the lack of a mitigating factor for the stolen document. The court rejected both claims, citing consistent jurisprudence that the defendant's lightning-fast actions and use of stolen clothing to hide movements constituted the required skill, while the document's value was deemed insufficient for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The aggravating circumstance of skill exists when the agent uses particular astuteness to evade surveillance, and the mitigating circumstance for documents is excluded due to indeterminate value and further prejudice to the victim.

Parole chiave

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aggravated theft skillful concealment mitigating circumstances document value criminal appeal inadmissibility furto aggravato truffa aggravata indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
275582); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano
Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLOVA ELENA nata a PAZARDZHIK( BULGARIA) il 14/04/1992 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Elena Nikolova per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole della applicazione dell'aggravante della destrezza, è manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene sussistente l'aggravante qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (ex plurimis, Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952), circostanza ritenuta sussistente nella specie, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non essendosi la Nikolova limitata ad approfittare della distrazione della persona offesa, avendo posto in essere un'azione fulminea, accompagnata dal particolare stratagemma adoperato di occultamento dei movimenti utilizzando vestiti prelevati dagli espositori del negozio; - che il secondo motivo, con il quale lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante che esclude la sussistenza di tale circostanza, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co