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Ordinanza — n. 31395/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31395/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIMIE PICTOR nato il 08/02/1976 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pictor Iftimie avverso la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato dalla destrezza e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31395/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale infrazione privilegiata confisca di valori patrimoniali impunità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIMIE PICTOR nato il 08/02/1976 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pictor Iftimie avverso la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato dalla destrezza e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1