Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded argument regarding recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro Iorio inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of recidivism. The appellant argued that his prior criminal records should be excluded to negate recidivism, but the appellate court correctly noted these records demonstrated his capacity to commit various crimes. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 497-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as demonstrated when prior convictions implicitly confirm the criminal capacity required for recidivism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO CIRO nato a NAPOLI il 22/04/1966 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Ciro brio per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, avendo l'imputato allegato, al fine di escludere la recidiva, che i suoi precedenti penali erano risalenti, ha adeguatamente risposto evidenziando che essi, sebbene fossero effettivamente risalenti, dimostravano che l'imputato era in grado di compiere delitti di varia natura, con ciò implicitamente affermando la spiccata capacità criminale posta dal Giudice di primo grado a base dell'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i