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Ordinanza — n. 31391/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31391/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA DOMENICO nato a MISTERBIANCO il 20/10/1961 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Privitera per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, in quanto il ricorrente non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui si afferma che il reato è grave per avere il Privitera omesso completamente la tenuta delle scritture contabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31391/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, in quanto il ricorrente non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui si afferma che il reato è grave per avere il Privitera omesso completamente la tenuta delle scritture contabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile punibilità infrazione privilegiata sanzione disciplinare del notaio contravvenzione bagatellare risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA DOMENICO nato a MISTERBIANCO il 20/10/1961 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Privitera per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, in quanto il ricorrente non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui si afferma che il reato è grave per avere il Privitera omesso completamente la tenuta delle scritture contabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11