Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of reasoning on acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristina Pantano inadmissible regarding her plea bargain sentence. Pantano argued the lower court failed to provide reasoning for her criminal liability, but the court held that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, plea bargain appeals are limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the lack of reasoning on acquittal causes was deemed outside the permissible scope for such appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Plea bargain appeals are restricted to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty, excluding the absence of reasoning on acquittal grounds.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTANO CRISTINA nata a SULMONA il 08/07/1976 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BIELLAlato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Cristina Pantano la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Cristina Pantano, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso