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Ordinanza — n. 31386/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Federico Alarico per il delitto di tentato furto e, applicata l'attenuante di cui all'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Federico Alarico per il delitto di tentato furto e, applicata l'attenuante di cui all'art.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato recupero dei costi pena di recesso reato continuato ricettazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Federico Alarico per il delitto di tentato furto e, applicata l'attenuante di cui all'art.

62. n.4 cod. pen. ritenuta equivalente alla recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono manifestamente infondati, atteso che al ricorrente è stata applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2021 riguarda la recidiva reiterata e pertanto essa non ha rilevanza nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/