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Ordinanza — n. 31385/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GASTALDI FEDERICA nata a MANTOVA il 09/02/1972 avverso la sentenza del 29/10/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAo avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena esenzione dall'autorizzazione d'intesa sostanze soggette a restrizione pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen., a Federica Gastaldi la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per i delitti di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GASTALDI FEDERICA nata a MANTOVA il 09/02/1972 avverso la sentenza del 29/10/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAo avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato, ai sensi dell'art. art. 444 cod. proc. pen., a Federica Gastaldi la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per i delitti di cui agli artt. 586-bis, 445, e 348 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche; - che il ricorso del Procuratore generale, che si duole dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e che, in particolare, la applicazione delle circostanze attenuanti generiche in difetto dei relativi presupposti non determina illegalità della pena (vedi Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 11/07