Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible a criminal appeal filed by Victor Gheorghe against a plea bargain sentence from the Rome Tribunal. Gheorghe argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding his criminal liability and the severity of the imposed penalty. The court rejected this claim because the specific statutory provision governing appeals against plea bargains explicitly excludes challenges based on the lack of motivation or the amount of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges based on the absence of reasoning regarding criminal liability or the sentence's magnitude.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE VICTOR nato il 06/09/1964 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAidtsLaVviso alle _par-fg udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; g
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Victor Gheorghe la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Victor Gheorghe, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità ed all'entità della pena; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'entità della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso