Cassation court dismisses appeal against partial appeal reform, ruling procedural grounds inadmissible for merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court's judgment that acquitted him of robbery but upheld aggravated personal injury. The court rejected both arguments as inadmissible because they sought a re-evaluation of evidence and an omitted statutory aggravating circumstance, which are not permissible grounds for review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based on merit re-evaluation of evidence or omission of statutory aggravating circumstances are inadmissible when the second-instance court has already balanced mitigating factors and recidivism without explicitly addressing the specific aggravating element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HNATIUC IVAN nato il 06/07/1974 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 11 maggio 2017 del Tribunale di Ravenna che aveva affermato la penale responsabilità di Ivan Hnatiuc per i delitti di rapina e lesione personale aggravata, condannandolo alla pena di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha assolto Ivan Hnatiuc dal delitto di rapina e ha confermato la condanna per il reato di lesione personale; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione della penale responsabilità per il reato di lesione personale, è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito sollecitando una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, è inammissibile, atteso che sebbene della esclusione non sia stato dato atto nel dispositivo della sentenza di appello, i giudici di secondo grado comunque non hanno considerato l'aggravante ai fini del trattamento sanzionatorio procedendo al bilanciamento delle attenuanti generiche con la sola recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis