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Ordinanza — n. 31354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated theft sentencing under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alexandru Constantin Ghiban inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ghiban challenged the application of an aggravating circumstance for theft committed at night, arguing the trial court failed to justify why no exemption grounds existed. The court ruled that appeals on plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding arguments about the lack of reasoning for exemption, and that legal qualification errors must be manifest and immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are restricted to specific grounds, excluding lack of reasoning for exemptions, and legal qualification errors must be manifest and immediately evident.

Parole chiave

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plea bargain appeal aggravated theft sentencing manifest legal error criminal procedure code inadmissible appeal aggravamento della pena gravi addebiti penali commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
283023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIBAN ALEXANDRU CONSTANTIN nato il 07/12/2002 avverso la sentenza del 05/11/2021 del TRIBUNALE di TORINO LU.to_amsdis- -tumuffi udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad Alexandru Constantin Ghiban la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto pluriaggravato; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per essere il furto stato commesso nottetempo, è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che in ogni caso, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co