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Ordinanza — n. 31353/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31353/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI GENNARO nato a TARANTO il 11/12/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del 11 marzo 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di Gennaro Silvestri per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio ed in particolare della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la propensione dell'imputato al crimine fosse particolarmente spiccata, alla luce dei suoi precedenti penali, e che il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale e ha ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del 11 marzo 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di Gennaro Silvestri per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio ed in particolare della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la propensione dell'imputato al crimine fosse particolarmente spiccata, alla luce dei suoi precedenti penali, e che il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale e ha ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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furto di lieve entità recidiva nell'infrazione crimine sanzione penale imputazione di furto criminalità grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI GENNARO nato a TARANTO il 11/12/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto ha confermato la sentenza del 11 marzo 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di Gennaro Silvestri per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio ed in particolare della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, condividendo il giudizio già espresso dal Tribunale, ha ritenuto che la propensione dell'imputato al crimine fosse particolarmente spiccata, alla luce dei suoi precedenti penali, e che il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale e ha ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il