Cassation court dismisses appeal against partial sentence reduction for attempted private violence and threat.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had reduced the sentence by reclassifying the crime from completed to attempted private violence, absorbing the threat charge. The appellant's complaint regarding the sentence not matching the statutory minimum was rejected as unfounded and an impermissible request for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence reduction based on reclassification of the crime is inadmissible if the lower court adequately motivated the decision and the appeal constitutes an impermissible request for a re-evaluation of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUSSI ATTILIO nato a PINEROLO il 16/04/1979 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 26 luglio 2018 del Tribunale di Cuneo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Attilio lussi per i reati di violenza privata e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia; - che in particolare la Corte di appello ha riqualificato il fatto come tentata violenza privata, ritenendo in esso assorbito il reato di minaccia, e ha ridotto la pena; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della entità della pena, non fissata in misura pari al minimo edittale, è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sul punto, sia perché con esso si sollecita una rivalutazione del merito non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i