Cassation court dismisses appeal claiming appellate court improperly balanced aggravating and mitigating circumstances in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence by excluding an aggravating circumstance. The appellant argued that mitigating factors should outweigh the remaining aggravating ones, but the court found this claim unfounded. The court ruled that balancing aggravating and mitigating circumstances is a discretionary power reserved for the trial judge and is unreviewable on appeal if properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 5 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The balancing of aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the trial judge's discretionary power and is unreviewable on appeal provided the decision is congruently motivated according to statutory parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMIKH IVAN nato il 29/05/1995 avverso la sentenza del 06/12/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, escludendo la aggravante di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del 1 dicembre 2016 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Ivan Smikh per il reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulle residue aggravanti, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato affermando che al valore positivo della confessione si contrappone al disvalore delle aggravanti residue; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis