Cassation court dismisses appeal on theft of electricity, upholding second instance conviction for unauthorized energy use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elia Mercurio inadmissible, confirming the lower courts' conviction for theft of electricity. The appellant argued procedural defects and contested the legal characterization of his actions, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected, and Mercurio was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as seen when the second instance court correctly identified the occupant as the perpetrator regardless of the specific act of unauthorized connection, and when the court properly applied the distinction between theft and fraud regarding electricity meter tampering.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO ELIA nato a ALTAVILLA IRPINA il 07/02/1978 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /4(
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 31 gennaio 2019 del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di Elia Mercurio per il reato di furto di energia elettrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato mediante consegna a mani dello stesso in data 14 settembre 2021; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato le ragioni, prive di contraddittorietà o illogicità, per le quali ha individuato nel Mercurio l'autore del reato, ossia la circostanza che l'immobile fosse occupato dal Mercurio e fosse dotato di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete elettrica attuato dopo il distacco della fornitura in capo al precedente occupante Corte di appello, essendo irrilevante che il Mercurio fosse o meno l'autore dell'allaccio abusivo; - che il terzo motivo è manifestamente infondato atteso che le Sezioni Unite hanno affermato che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez.
U., n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così