Sentenza — n. 31346/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAFARELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/03/1965 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 8 febbraio 2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Cafarelli per i reati di violenza privata e lesione personale aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, maturata in data 20 gennaio 2022, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti il secondo motivo di impugnazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti il secondo motivo di impugnazione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAFARELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/03/1965 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 8 febbraio 2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Cafarelli per i reati di violenza privata e lesione personale aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, maturata in data 20 gennaio 2022, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti il secondo motivo di impugnazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 22/