Ordinanza — n. 31344/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELSITO ANGELO nato a CERIGNOLA il 23/03/1953 FORLANO FRANCESCA nato a CERIGNOLA il 19/01/1958 CURIELLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/01/1980 CURIELLO MICHELA nato a CERIGNOLA il 22/02/1986 BELSITO ANTONELLA nato a CERIGNOLA il 27/10/1974 ADDAMIANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 25/11/1966 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore delle parti civili Umberto Dottavio, Lucia Dottavio e Filomena Russo, avv. Francesco Metta, che ha chiesto che I ricorsi siano dichiarati inammissibili, ma non ha fatto pervenire nota spese;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Metta, che ha chiesto che I ricorsi siano dichiarati inammissibili, ma non ha fatto pervenire nota spese;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELSITO ANGELO nato a CERIGNOLA il 23/03/1953 FORLANO FRANCESCA nato a CERIGNOLA il 19/01/1958 CURIELLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/01/1980 CURIELLO MICHELA nato a CERIGNOLA il 22/02/1986 BELSITO ANTONELLA nato a CERIGNOLA il 27/10/1974 ADDAMIANO MAURIZIO nato a CERIGNOLA il 25/11/1966 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore delle parti civili Umberto Dottavio, Lucia Dottavio e Filomena Russo, avv. Francesco Metta, che ha chiesto che I ricorsi siano dichiarati inammissibili, ma non ha fatto pervenire nota spese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Belsito, Antonella Belsito, Francesca Forlano, Michela Curiello, Vincenzo Curiello e Maurizio Addamiano per più reati di lesione personale aggravata, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese, costituitesi parti civili; - che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per i reati perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili; - che il motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si deduceva l'inattendibilità dei testi di accusa, è inammissibile perché la Corte di appello ha motivato osservando che le dichiarazioni delle persone offese trovano riscontro nei certificati medici, mentre i ricorrenti non si confrontano con le ragioni della decisione, alla quale non muovono una critica argomentata, cosicché il motivo di impugnazione risulta generico; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos