Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects request for retrial and infounded claim of omitted leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding criminal liability and claimed an omitted statutory leniency under Article 62(4) of the Penal Code due to negligible financial damage. The court rejected these arguments, noting that evidence reassessment is prohibited at the appellate stage, the financial loss exceeded the threshold for leniency, and the crime was prosecutable ex officio due to the use of a shielded bag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: An appeal seeking a re-evaluation of evidentiary material is inadmissible in the stage of legality, and statutory leniency applies only when the financial damage is negligible, regardless of the absence of a private complaint for crimes prosecutable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBEI OANA ROXANA nato il 07/02/1991 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 6 giugno 2019 del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva affermato la penale responsabilità di Oana Roxana Albei per il reato di tentato furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta un'errata valutazione delle prove della penale responsabilità, è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole simultaneamente dell'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e della carenza di querela, essendo questa stata rimessa, è manifestamente infondato, atteso che, quanto all'attenuante, questa può essere applicata solo laddove il danno patrimoniale risulti irrisorio, mentre nel caso di specie il valore della merce supera i cento euro e, quanto alla querela, che il reato è procedibile d'ufficio, in quanto aggravato dal mezzo fraudolento, essendo stata utilizzata una borsa schermata; - che anche in relazione al trattamento sanzionatorio la sentenza qui impugnata offre un'esauriente motivazione che risulta esente da contraddizioni e manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2022.