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Ordinanza — n. 31342/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of contradictory and illogical reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31342/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Bilardello's appeal against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide contradictory and illogical reasoning regarding the exclusion of errors by the commercial clerk and the inapplicability of the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, finding the territorial court's responses adequate and its motivation free from contradictions or illogicalities despite the appellant's assertions.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's judgment is not contradictory or illogical, and the appellant fails to demonstrate a manifest lack of reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility contradictory reasoning requirement illogical motivation standard Article 131-bis non-punishability Article 616 procedural code offesa al credito abuso di carte-chèques pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.
- che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Bilardello per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 493-ter cod. pen
- che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Bilardello per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Bilardello per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, volto a lamentare la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso il compimento di errori da parte dell'addetta all'esercizio commerciale nell'inserimento dei dati relativi alla carta di credito, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata risposta e la motivazione non è contraddittoria o illogica; - che il secondo motivo, volto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che non permettono di applicare detta disposizione, evidenziando i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio; - che il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello diffusamente spiegato le ragioni che l'hanno guidata nel determinare il trattamento sanzionatorio inammissibile e la motivazione fornita non presenta contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2022. CANC