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Ordinanza — n. 31339/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late penalty quantification argument under Art. 606 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in the sentence imposed for forgery and tax evasion, but raised this specific ground for the first time during the cassation phase. The court rejected this because the argument violates the principle of immediacy under Article 606 of the Penal Code and was deemed too generic to merit consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen. - Arguments raised for the first time in cassation proceedings regarding penalty quantification are inadmissible due to violation of the principle of immediacy and lack of specificity.

Parole chiave

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principle of immediacy late penalty argument inadmissibility of appeal forgery criminal liability tax evasion offense modalità di calcolo dell'ammenda reati di corruzione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. pen.
e per il reato di evasione, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della quantificazione della pena, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è soggetto alla sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e comunque è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO ROBERTO nato a ROMA il 30/04/1993 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 13 settembre 2017 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Corrao per il reato di cui all'art.495 cod. pen. e per il reato di evasione, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della quantificazione della pena, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è soggetto alla sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. pen., e comunque è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06