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Ordinanza — n. 31338/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31338/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31338/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH ALIEU CUI 0587Y8R nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; V - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 luglio 2019 del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di Alieu Sillah per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità sostenendo che i documenti esibiti riportanti false generalità erano caratterizzati da grossolana falsità e quindi inidonei a trarre in inganno il pubblico ufficiale, è inammissibile, sia perché trattasi di motivo nuovo, sia perché solleva questioni di merito che in quanto tali sono inammissibili in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 31338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità sostenendo che i documenti esibiti riportanti false generalità erano caratterizzati da grossolana falsità e quindi inidonei a trarre in inganno il pubblico ufficiale, è inammissibile, sia perché trattasi di motivo nuovo, sia perché solleva questioni di merito che in quanto tali sono inammissibili in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali uso di un documento falso accuse di truffa uso di false generalità allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 luglio 2019 del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di Alieu Sillah per il reato di cui all'art. 495 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH ALIEU CUI 0587Y8R nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; V

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 luglio 2019 del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di Alieu Sillah per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità sostenendo che i documenti esibiti riportanti false generalità erano caratterizzati da grossolana falsità e quindi inidonei a trarre in inganno il pubblico ufficiale, è inammissibile, sia perché trattasi di motivo nuovo, sia perché solleva questioni di merito che in quanto tali sono inammissibili in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0