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Ordinanza — n. 31337/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds; appellant ordered to pay costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Toninello inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Toninello challenged the lower court's finding of criminal liability for aggravated theft and attempted theft, arguing the appeal grounds were too generic. The court rejected this argument, ruling that the appeal lacked specific legal or factual grounds required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal or factual errors alleged.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection procedural costs award criminal liability confirmation Cassazione ordinanza tentato furto aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

uri cLLLi - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ero_r_ ha i3 tret5C>Mto Zz v.AcEeet - confermato la sentenza del ottobre 20-21 del Tribunale di 'Ionnd che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Toninello per un reato di furto aggravato ed un reato di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, perché estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/