Cassation court dismisses appeal on threat charges as grounds rely on disputed factual reconstruction by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his threatening messages lacked intimidation efficacy or that only one message should be considered threatening. The court rejected this because the appeal relied on a factual reconstruction differing from that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if the grounds rely on a factual reconstruction different from that adopted by the court of first instance, as such arguments constitute merits objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAGNI MARIO nato a PADOVA il 30/06/1976 avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Giudice di pace di Monza che ha affermato la penale responsabilità di Mario Bertagni per il delitto di minaccia continuata, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 612 cod. pen. sostenendo che le frasi rivolte dall'imputato alla vittima, per il contesto in cui erano state pronunciate, non avevano efficacia intimidatoria e comunque tale efficacia poteva essere riconosciuta ad uno solo dei messaggi inviati, è inammissibile, in quanto poggia su una ricostruzione fattuale, relativa a detto contesto, diversa da quella operata dai giudici del merito, cosicché con i motivi di ricorso si sollevano censure di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il