Ordinanza — n. 31333/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSTAFA IONUT nato il 01/12/1991 SERBAN SIMONA nato il 01/03/1992 avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Clato avviso allé p—a-f-t3 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; 1-DC.0 ,ATA - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Eatià ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Ionut Mustafa e Simona Serban la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per due reati di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Ionut Mustafà e Simona Serban, a mezzo del loro difensore, per un unico motivo con il quale si dolgono della qualificazione del furto commesso il 22 settembre 2021 come consumato anziché tentato, mancando l'impossessamento della refurtiva; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31333/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Ionut Mustafa e Simona Serban la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per due reati di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Ionut Mustafà e Simona Serban, a mezzo del loro difensore, per un unico motivo con il quale si dolgono della qualificazione del furto commesso il 22 settembre 2021 come consumato anziché tentato, mancando l'impossessamento della refurtiva; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSTAFA IONUT nato il 01/12/1991 SERBAN SIMONA nato il 01/03/1992 avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Clato avviso allé p—a-f-t3 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1-DC.0 ,ATA - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Eatià ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Ionut Mustafa e Simona Serban la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per due reati di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Ionut Mustafà e Simona Serban, a mezzo del loro difensore, per un unico motivo con il quale si dolgono della qualificazione del furto commesso il 22 settembre 2021 come consumato anziché tentato, mancando l'impossessamento della refurtiva; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d