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Ordinanza — n. 31329/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against false declaration conviction, rejecting attempt and voluntary desistance claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31329/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ventura inadmissible, upholding his conviction for false declaration under Article 496 of the Penal Code. Ventura argued that the crime should be reclassified as an attempt and that his voluntary admission of truth constituted voluntary desistance, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that the offense is perfected immediately upon making false statements to a public official, rendering subsequent corrections irrelevant, and thus dismissed the appeal while ordering Ventura to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of false declaration is completed at the moment of making false statements to a public official; subsequent admission of truth does not constitute voluntary desistance or attempt, and appeals manifestly lacking foundation are inadmissible.

Parole chiave

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false declaration crime voluntary desistance defense attempt reclassification public official duty inadmissible appeal penal responsibility procedural costs falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 07/12/1984 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; V

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 10 luglio 2020 del Tribunale di Lamezia Terme che ha affermato la penale responsabilità di Antonio Ventura per il delitto di cui all'art.496 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo e dell'omessa applicazione della esimente della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva ed alla commisurazione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il