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Ordinanza — n. 31328/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31328/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SAMSON (CUI 04CUEA0) nato a ROMA il 06/01/1996 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA Idatb-avvTgo alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Samson Jovanovic la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Samson Jovanovic, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, ricorrendo un'ipotesi di volontaria desistenza; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che in ogni caso, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31328/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Samson Jovanovic la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Samson Jovanovic, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, ricorrendo un'ipotesi di volontaria desistenza; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che in ogni caso, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione sostituzione dei motivi giusto motivo invocazione di motivi legali tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SAMSON (CUI 04CUEA0) nato a ROMA il 06/01/1996 avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di ROMA Idatb-avvTgo alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Samson Jovanovic la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Samson Jovanovic, a mezzo del suo difensore, per un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, ricorrendo un'ipotesi di volontaria desistenza; - che il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che in ogni caso, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così