Sentenza — n. 31326/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MALVASI NATALE nato a GENOVA il 19/07/1963 MALVASI ANDREA nato a GENOVA il 18/12/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Federico Cappellini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31326/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Federico Cappellini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MALVASI NATALE nato a GENOVA il 19/07/1963 MALVASI ANDREA nato a GENOVA il 18/12/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore degli imputati, avv. Federico Cappellini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, escludendo le statuizioni civili, la sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Natale Malvasi ed Andrea Malvasi per i reati di lesione personale aggravata e minaccia, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dell'atto di ricorso degli imputati non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché deve rilevarsi la estinzione dei reati per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il