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Ordinanza — n. 31325/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and seeks factual re-evaluation, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Ciampà's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ciampà challenged a lower court judgment, arguing for a factual re-evaluation of the evidence. The court rejected this, ruling the appeal was excessively generic and improperly sought to overturn the trial court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals that are excessively generic and aimed solely at re-evaluating the evidentiary record without specific legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessively generic factual re-evaluation procedural costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPA' FRANCESCO nato a CUTRO il 31/07/1957 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso proposto da Francesco Ciampà avverso la sentenza indicata in epigrafe, è inammissibile, perché eccessivamente generico e volto a sollevare censure in fatto e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/202