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Ordinanza — n. 31324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to extreme genericity of grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Scapecchi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Scapecchi challenged a lower court's confirmation of his conviction for aggravated theft, arguing violations of law regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because the appeal grounds were deemed excessively generic and lacked specific legal analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the legal violations or lack of motivation with sufficient precision.

Parole chiave

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inadmissible appeal extreme genericity Criminal Procedure Code lack of motivation procedural costs aggravated theft Cassation review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAPECCHI ANTONIO nato a BRINDISI il 02/08/1985 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /xe

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Lecce che ha, per quanto di interesse in questa sede, affermato la penale responsabilità di Antonio Scapecchi per il reato di furto pluriaggravato e lo ha condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2