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Ordinanza — n. 31323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of motivation as it is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing and denial of mitigating circumstances lacked adequate, non-contradictory reasoning. The court rejected this claim, finding the territorial court's motivation sufficient and free from logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation is manifestly unfounded because the lower court provided adequate and non-contradictory reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation manifestly unfounded complaint procedural costs criminal conviction confirmation attenuazione della pena grave caso di rigore risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO FRANCO nato a SANTA MARIA DEL CEDRO il 01/03/1947 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 29 maggio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che ha affermato la penale responsabilità di Franco Ruffo per il reato di lesione personale grave e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che sul punto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il