Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns facts rather than legal violation under Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sauro Zanchi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zanchi challenged the lower court's confirmation of his defamation conviction against Nicoletta Zanchi, arguing the reasoning was contradictory or illogical. The court rejected this claim because the appeal mechanism under Article 39-bis of D.Lgs. 274/2000 permits review solely for violations of law, not for factual disputes or logical inconsistencies in the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation is admissible only for violations of law, thereby excluding appeals based on contradictions or illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHI SAURO nato a CITTA DI CASTELLO il 05/08/1964 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2020 del Giudice di pace di Città di Castello che ha affermato la penale responsabilità di Sauro Zanchi per il reato di diffamazione ai danni di Nicoletta Zanchi e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove è stata esclusa l'esimente della provocazione, è inammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il