Cassation court dismisses appeal against aggravated assault sentence for discretionary penalty discretion and suspension limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence violated Article 133 of the Penal Code regarding penalty quantification, but the court held judicial discretion in sentencing is immune from review if adequately motivated. Furthermore, the court found the imposed penalty exceeded the statutory threshold required for conditional suspension, rendering the second ground of appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The exercise of judicial discretion in sentencing is exempt from legality review provided the decision is properly reasoned, and a sentence exceeding the limit for conditional suspension cannot be justified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI ROSARIO nato a NAPOLI il 08/01/1973 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità di Rosario Carducci per il reato di lesione personale aggravata e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile, atteso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è sottratto al controllo di legittimità, se congruamente motivato, anche se solo in relazione ad alcuni elementi di quelli indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 420 del 10/11/1982, dep. 1983, Malvetta, Rv. 156961); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la pena inflitta supera il limite per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso