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Ordinanza — n. 31319/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding illegal electricity connection and theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Martinelli's appeal against the second-instance judgment manifestly unfounded. The lower court confirmed Martinelli's criminal liability for theft of electricity aggravated by violence against property, noting he admitted to creating an illegal electrical connection years before the official inspection. Consequently, the appeal was rejected, and Martinelli was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the facts established by the judgment are clear and the alleged errors are manifestly unfounded, particularly when the defendant has admitted to the criminal act in question.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft of electricity illegal electrical connection manifestly unfounded appeal admission of guilt procedural costs Cassa delle ammende danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI LUIGI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 25/02/1965 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2 marzo 2017 del Tribunale di Noia che ha affermato la penale responsabilità di Luigi Martinelli per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e lo ha condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, alla pena di giustizia; - che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che nella sentenza si afferma che la fornitura elettrica era stata distaccata diversi anni prima dell'accertamento operato dai tecnici dell'azienda erogatrice e che all'atto di tale accertamento l'autosalone gestito dall'imputato era dotato di energia elettrica attraverso l'allaccio abusivo e che il Martinelli ha ammesso ai tecnici di avere realizzato l'allaccio abusivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2