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Sentenza — n. 31318/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31318/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a CALTAGIRONE il 26/02/1984 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • - che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Giuseppe Auteri la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che deve, invece, essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, inapplicabili in conseguenza della scelta del rito e della entità della pena applicata, non superiore ai due anni di reclusione, e che pertanto le pene accessorie devono essere eliminate;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Giuseppe Auteri la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che deve, invece, essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, inapplicabili in conseguenza della scelta del rito e della entità della pena applicata, non superiore ai due anni di reclusione, e che pertanto le pene accessorie devono essere eliminate;

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena pena complementare attenuazione libera della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a CALTAGIRONE il 26/02/1984 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Giuseppe Auteri la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che deve, invece, essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, inapplicabili in conseguenza della scelta del rito e della entità della pena applicata, non superiore ai due anni di reclusione, e che pertanto le pene accessorie devono essere eliminate;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il