Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and procedural violations regarding minor offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for personal injury and threats, arguing issues regarding evidence credibility, legal characterization of minor wounds, and statutory exclusions. The court rejected these arguments as manifestly unfounded or lacking sufficient interest, noting that appeals against minor offense judgments are strictly limited to violations of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against judgments on minor offenses are admissible only for violations of law, and appeals lacking a favorable outcome in the remand trial are inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of interest minor offenses jurisdiction violations of law procedural costs personal injury criminal appeal risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 131-bis cod. pen.
248778); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
277281); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 /7/
art. 131- bis cod. pen
248778); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA SALVATORE nato a MODICA il 11/08/1975 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa ha confermato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice di pace di Modica che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Modica per i delitti di lesione personale e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove con esso si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che il Tribunale ha motivato, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed all'affermazione della penale responsabilità, affermando che le dichiarazioni di Federico Modica trovano riscontro in quelle degli altri testi, mentre è inammissibile laddove si lamenta la contraddittorietà o illogicità della motivazione, in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso a seguito di appello avverso la sentenza del giudice di pace è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'escoriazione integra una lesione personale (ex multis, Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che il quarto motivo di ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello diretto ad invocare l'attenuante della provocazione in cui non si chiarisce in cosa si sarebbe concretizzato l'altrui fatto ingiusto, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 /7/

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.