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Ordinanza — n. 31315/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31315/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: META ERVIN nato il 23/08/1985 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 4 aprile 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Ervin Meta per due delitti di contraffazione di patenti di guida, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, anche escludendo la condanna per la guida in stato di ebbrezza in data 7 luglio 2017, rimarrebbe la condanna per altra guida in stato di ebbrezza, ossia per un reato della stessa indole, in quanto caratterizzato dalla irregolare circolazione a bordo di un veicolo, e per gli altri due reati per i quali si procede in questa sede, cosicché complessivamente il ricorrente ha commesso tre reati della stessa indole, il che non consente di ritenere l'occasionalità della condotta perché ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31315/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, anche escludendo la condanna per la guida in stato di ebbrezza in data 7 luglio 2017, rimarrebbe la condanna per altra guida in stato di ebbrezza, ossia per un reato della stessa indole, in quanto caratterizzato dalla irregolare circolazione a bordo di un veicolo, e per gli altri due reati per i quali si procede in questa sede, cosicché complessivamente il ricorrente ha commesso tre reati della stessa indole, il che non consente di ritenere l'occasionalità della condotta perché ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente altri reati infrazione molto grave infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: META ERVIN nato il 23/08/1985 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del 4 aprile 2017 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Ervin Meta per due delitti di contraffazione di patenti di guida, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, anche escludendo la condanna per la guida in stato di ebbrezza in data 7 luglio 2017, rimarrebbe la condanna per altra guida in stato di ebbrezza, ossia per un reato della stessa indole, in quanto caratterizzato dalla irregolare circolazione a bordo di un veicolo, e per gli altri due reati per i quali si procede in questa sede, cosicché complessivamente il ricorrente ha commesso tre reati della stessa indole, il che non consente di ritenere l'occasionalità della condotta perché ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de