Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emma Pistelli inadmissible because it was submitted personally rather than by a qualified defense attorney. Although the lower court had partially acquitted Pistelli regarding prescription, the procedural requirement for a registered lawyer was not met. Consequently, the appeal was rejected, and Pistelli was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTELLI EMMA nato a TARANTO il 30/12/1959 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di GROSSETOetto-a-M-95-a e_pa rtii; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha parzialmente riformato la sentenza del 18 dicembre 2019 del Giudice di pace di Grosseto, che aveva affermato la penale responsabilità di Emma Pistelli per i delitti di lesione personale e minaccia, condannandola alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che, in particolare, il Tribunale ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado; - che il ricorso proposto avverso detta sentenza di secondo grado da Emma Pistelli è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso