Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31313/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated personal injury conviction for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cervellati inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated personal injury. The appellant argued the appeal lacked motivation regarding inconsistencies between the victim's statements and witness testimony, but the court found the appellate court's reasoning sufficient. Furthermore, the court rejected claims that the principle of ne bis in idem barred reusing sentencing factors and held that the balancing of aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's unreviewable discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical or contradictory, and the principle of ne bis in idem does not prevent the repeated use of sentencing factors within the judge's discretionary power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal ne bis in idem aggravating circumstances mitigating circumstances judicial discretion personal injury Cassation review circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
180654) e che nel caso di specie la motivazione fornita dalla Corte territoriale non risulta contraddittoria o manifestamente illogica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVELLATI MASSIMO nato a FERRARA il 29/06/1967 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. Stefano Bertelli ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2019 del Tribunale di Ferrara che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Cervellatì per il delitto dì lesione personale aggravata, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al contrasto tra quanto riferito dalla persona offesa e le dichiarazioni della testimone Malossi, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, atteso il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad elementi la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità decidente (Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e che nel caso di specie la motivazione fornita dalla Corte territoriale non risulta contraddittoria o manifestamente illogica; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co