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Ordinanza — n. 31311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as untimely due to strict calculation of appeal period starting from sentence issuance date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline expired. The appellant argued against the dismissal, but the court found the first-instance judgment was issued on June 26, 2019, with a 90-day term for the sentence deposit expiring on September 24, 2019. Consequently, the 45-day appeal period began immediately and ended on November 8, 2019, rendering the November 9 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the forty-five day period calculated from the date of the first-instance judgment's issuance, regardless of any subsequent deposit of the judgment text.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness statutory appeal period judgment issuance date inadmissible appeal Cassation procedure deposito tardivo pagamento dell'ammenda tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHINI COSIMO nato il 11/06/1969 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello avverso la sentenza del 26 giugno 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Franchini per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa il 26 giugno 2019 e nel dispositivo era stato fissato il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza, che scadeva, quindi, il 24 settembre 2019, data dalla quale iniziava a decorrere il termine per la proposizione dell'appello, pari a quarantacinque giorni e scaduto il giorno 8 novembre 2019, mentre il ricorso è stato depositato il 9 novembre 2019; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci