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Ordinanza — n. 31310/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances for the defendant. The appellant argued for leniency, but the court ruled that appellate review of factual judgments on mitigation is restricted to checking for contradictions and relevance to key elements under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court affirmed the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In criminal appeals, the court of cassation cannot re-evaluate the factual judgment on generic mitigating circumstances unless the reasoning is contradictory or fails to address decisive elements, requiring only that the lower court reference relevant factors rather than all arguments presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility factual judgment review Article 133 Penal Code appellate jurisdiction limits circostanza attenuante obbligo di ridurre il danno risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha ampiannento giustificato il suo diniego; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICAU LILIAN - C.U.I. 05QTPOH nato il 27/05/1985 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 27 marzo 2019 del Tribunale di Rimini che aveva affermato la penale responsabilità di Lilian Ticau per il delitto di lesione personale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha ampiannento giustificato il suo diniego; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso