Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it raises substantive issues and lacks merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cambria inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the aggravated theft conviction and sentencing, arguing the aggravating circumstance was unproven and an attenuation clause was wrongly omitted. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the theft value exceeded the threshold for attenuation and that the lower court's reasoning on recidivism and generic mitigation was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the substantive application of criminal law provisions or the assessment of evidence is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the facts without raising a new legal issue.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA SALVATORE nato a CATANIA il 01/01/1957 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 20 maggio 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Cambria per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., condannandolo, con la recidiva reiterata specifica, alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante, che egli sostiene non provata, è inammissibile, in quanto volto a sollevare una questione di merito, invocando una rivalutazione del materiale istruttorio, mentre la Corte di appello ha ritenuto provato il danneggiamento sulla base delle dichiarazioni della persona offesa; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il valore della refurtiva è stato indicato in euro 500,00, mentre l'attenuante può trovare applicazione solo se il danno è irrisorio; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che in ordine a tali punti la sentenza ha fornito adeguata ed esauriente motivazione, tenuto conto che la pena irrogata è inferiore alla media edittale e che per il diniego delle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla gravità del reato desunta dalle modalità della sua commissione e alla sua capacità a delinquere, elementi che valgono a giustificare anche l'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 # ammende. Così dec