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Ordinanza — n. 31308/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to manifestly unfounded and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for non-punishment, attempted status, and leniency, but the court found these claims manifestly unfounded or lacking factual basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal based on manifestly unfounded arguments regarding statutory exemptions or sentencing factors is inadmissible, and appeals relying on facts not established in the contested judgment are rejected.

Parole chiave

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aggravated theft non-punishment exemption attempted crime qualification leniency circumstance inadmissible appeal procedural costs Cassation review furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 624, n. 7 cod. pen.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCIANO MASSIMO nato a SIRACUSA il 06/11/1971 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore, avv. Raffaele Carrozza, a sostegno dell'ammissibilità del terzo motiva di ricorso;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 26 giugno 2014 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di Massimo Di Luciano per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, atteso che la pena edittale, pari ad anni sei di reclusione per effetto dell'aggravante ad effetto speciale, non consente l'applicazione della causa di non punibilità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa riqualificazione del fatto come tentativo, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha chiarito che le forze dell'ordine sono intervenute dopo che le foglie di palma erano state recise e dopo che l'impossessamento era già avvenuto, a nulla rilevando che gli arnesi occorrenti al taglio delle foglie si trovassero ancora in loco, e comunque è generico, non spiegando ulteriori ragioni, oltre a quelle infondate appena citate, che dovrebbero imporre la diversa qualificazione giuridica; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, perché la denuncia della illogicità della motivazione poggia su circostanze di fatto, in ordine alla entità del danno arrecato alla pianta, che non emergono dalla sentenza impugnata ed il cui accertamento non è consentito in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d