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Ordinanza — n. 31304/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the destroyed police register qualifies as a public act under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Bertone inadmissible, upholding the lower court's reduction of his sentence for destroying a police register. Bertone argued the document was not a public act under specific laws, but the court rejected this, stating the legal definition of a public act is broader than civil code interpretations. Consequently, the appeal was dismissed, and Bertone was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 2699 c.c.; The criminal appeal is inadmissible when the defendant contests the qualification of a police register as a public act, as the penal concept encompasses administrative documents with probative value regardless of the specific law cited.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility public act definition police register destruction penal responsibility procedural costs award soppressione di documenti principio di pubblicità impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
283007); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 2699 cod. civ.
689 del 1981, è manifestamente infondato atteso che la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod.
Artt. 55 e 56 della legge n. 689 del 1981
art. 2699 cod. civ
689 del 1981, è manifestamente infondato atteso che la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONE ROBERTO nato a SAVONA il 02/10/1982 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 16 aprile 2019 del Tribunale di Savona che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Bertone per il delitto di soppressione di atto pubblico ed in particolare per avere distrutto il registro per l'apposizione delle firme dei sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, custodito in Questura; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della qualificazione come atto pubblico del registro sopra indicato, sostenendo che esso non è il registro previsto per i soggetti sottoposti a libertà controllata, che è previsto dagli artt. 55 e 56 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato atteso che la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario (ex multis, Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis